Statuto

Comitato Promotore per la Tutela e la Salvaguardia del Parco della Cellulosa – APS

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (2022)

Art. 1 Costituzione

  1. È costituita l’associazione di promozione sociale denominata “Comitato Promotore per la tutela e la salvaguardia del Parco della Cellulosa – APS”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

  1. L’Associazione ha sede attualmente in Roma in Vicolo della Cellulosa n. 1.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.

Art. 3 Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana nata dalla Resistenza e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, prevalenza delle prestazioni degli associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

  1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, e svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
  2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
  3. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  4. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative o sportive di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse ambientale generale di cui al presente articolo;
  5. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, l’Associazione persegue le seguenti finalità:

  • Tutela, salvaguardia, dell’area denominata Monumento Naturale Parco della Cellulosa per la fruibilità dell’intera area da parte dei cittadini;
  • Collaborare attivamente con soggetti Istituzionali ed Associazioni per realizzare un Parco Urbano fruibile dalla cittadinanza nell’area di 14 ettari di proprietà del Comune di Roma;
  • Collaborare attivamente con soggetti Istituzionali ed Associazioni per sviluppare attività, nell’area con la finalità di contribuire al miglioramento della vita di relazione nella comunità locale;
  • Favorire attività nell’area rivolte all’inclusione ed aggregazione, sociale giovanile e no, di contrasto ai fenomeni di disagio giovanile, per favorire lo scambio sociale e culturale tra generazioni;
  • Promuovere nell’area attività culturali, naturalistiche, ambientali, artistiche, sportive, ricreative, sociali, turistiche e di studio anche di intesa con le Istituzioni competenti, e le Associazioni territoriali;
  • Favorire il contributo di tutti i cittadini, le istituzioni e le Associazioni la realizzazione di un ad iniziative sui temi della difesa dell’ambiente e della qualità della vita ed allo sviluppo eco-socio sostenibile.
  • Favorire la cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente alle nuove generazioni attraverso specifiche attività culturali, naturalistiche, ambientali, artistiche, sportive, ricreative e sociali.
  • Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione promuove, in accordo con il Comune di Roma negli spazi ed edifici resi disponibili nell’area, le seguenti attività:
  • Organizzazione, di attività culturali, naturalistiche, ambientali, artistiche, sportive, ricreative, sociali;
  • Organizzazione di laboratori didattici gratuiti di falegnameria per il riutilizzo del materiale legnoso proveniente dalle aree dell’ex ENCC improntate ai principi dell’impatto “zero”;
  • Organizzazione di attività seminariali di carattere storico, architettonico, botanico ed urbanistico rivolte alle scuole e/o ai cittadini con la finalità approfondire la storia del quartiere e della storia del suo Parco negli edifici ricadenti nell’area del Parco;
  • Coinvolgimento della popolazione nella cura e tutela ambientale dell’area, con azioni dimostrative e di concreta pulizia e valorizzazione delle caratteristiche botaniche del Parco;
  • Piccola manutenzione, creazione di percorsi natura, creazione di percorsi podistici, con iniziative periodiche di pulizia e cura, coinvolgendo la popolazione;
  • Organizzazione di eventi rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini sui temi del Cambiamento climatico, della Biodiversità, dell’Energia, dei Rifiuti, dello Sviluppo Eco-Socio-Sostenibile, dell’economia circolare, anche ospitando personalità del mondo scientifico e accademico e attraverso adesioni e partecipazione a campagne nazionali.
  1. L’Associazione può inoltre svolgere, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti dal Decreto Legislativo 117/2017.
  2. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  3. L’Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 – I Soci

Il numero dei soci è illimitato ed in ogni caso non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall’art. 35 del Decreto Legislativo 117/2017.

Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che accettino il presente Statuto e che condividano gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnino a realizzarli.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell’Associazione, accettando le regole del presente Statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.

Per aderire all’Associazione occorre fare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo socio entro trenta giorni dalla data della deliberazione e deve essere iscritto nel libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente o uno o più Consiglieri a formalizzare l’ammissione del socio, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché sia contestualmente versata la quota sociale qualora sia prevista. In tal caso, il Consiglio Direttivo è tenuto a ratificare l’operato dei delegati entro sessanta giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi trenta giorni.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all’interessato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea dei soci entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea dei soci dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Al socio verrà rilasciata una tessera che ha valore annuale, a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre dell’anno solare di riferimento.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile, non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da eventuali regolamenti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

l soci hanno diritto:

  • di partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • di partecipare alle assemblee;
  • di approvare i rendiconti o eventualmente i bilanci;
  • di eleggere gli organi sociali e di poter essere eletti;
  • di approvare e modificare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
  • di contribuire all’elaborazione del programma dell’associazione;
  • di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta, tramite raccomandata A.R. o attraverso una PEC (posta elettronica certificata) e con un preavviso di almeno quindici giorni.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative a far data dai 60 giorni dalla loro iscrizione nel libro dei soci.

I soci hanno il dovere di:

  • sostenere le finalità dell’Associazione;
  • osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea dei soci.

La qualità di socio si perde:

  • per recesso, che il socio può esercitare in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  • per mancato pagamento della quota associativa, entro centottanta giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il socio decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione all’associazione.
  • per decesso;

Il socio può invece essere escluso dall’Associazione:

  • in seguito a comportamenti contrastanti con le finalità dell’associazione;
  • in seguito a violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • per aver arrecato danni materiali o morali all’Associazione.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicata per iscritto all’interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione.

Contro il provvedimento di esclusione il socio può proporre appello all’Assemblea dei soci, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea degli associati dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla-data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea dei soci, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio che ha esercitato il diritto di recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 6 Organi dell’Associazione

  1. Gli organi dell’Associazione sono:
  2. l’Assemblea degli Associati
  3. il Consiglio Direttivo
  4. il Presidente
  5. Organo di controllo (eventuale)

2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.

 

Art. 7 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota annuale
  3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.
  4. In particolare l’Assemblea Ordinaria ha il compito di:
  5. delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
  6. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
  7. deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
  8. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
  9. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  10. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
  11. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
  12. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
  13. L’Assemblea Straordinaria ha inoltre il compito di:
  14. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
  15. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  16. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati

 

Art. 8 Convocazione dell’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante posta elettronica spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine.

L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Art. 9 Validità dell’Assemblea

  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie sono necessarie la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
  7. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  8. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  9. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 membri, scelti fra gli associati.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.

  1. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest’ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l’esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

 

Art. 11 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto termine, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
  5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea degli associati.

 

Art. 12 Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi di necessità e d’urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile.

In particolare compete al Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • predisporre le linee generali del programma delle attività dell’associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione;
  • determinare criteri organizzativi che garantiscano l’efficienza, l’efficacia, la funzionalità e la puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’associazione e gli associati.

In caso d’assenza o impedimento, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’associazione è composto in base al numero di soci iscritti da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente che è eletto dai soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 11 Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

  • attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea dei soci dando esecuzione alle delibere assembleari;
  • promuovere iniziative volte al conseguimento degli scopi sociali;
  • assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione;
  • predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea dei soci;
  • stabilire le quote annuali dovute dai soci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci; deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
  • deliberare sull’esclusione degli associati e recepire con delibera le· comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • predisporre un regolamento interno dell’associazione, conforme alle norme del presente statuto, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci;
  • eleggere tra i propri componenti il Vice Presidente;
  • nominare tra i suoi componenti il Tesoriere;
  • adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Se vengono a mancare dei consiglieri saranno sostituiti dai primi non eletti.

I nuovi consiglieri terminano il loro mandato insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi membri e vengono convocate dal Presidente per iscritto con l’indicazione degli argomenti in discussione o tramite telefono in casi di particolare urgenza. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei presenti su tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Tutte le riunioni del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate, di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per essere agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari settori dell’attività dell’Associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi solo i soci.

Art. 14 Incompatibilità e ineleggibilità

Il ruolo di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori è incompatibile con:

  • incarichi politici;
  • incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche e nelle istituzioni pubbliche;
  • cariche direttive in aziende private aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l’Associazione.

Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo che provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

Art. 15 Il Segretario ed il Tesoriere

  1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
  3. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  4. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  5. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
  6. Al Tesoriere spetta il compito di:
  7. tenere ed aggiornare i libri contabili;
  8. predisporre il bilancio dell’Associazione.

Art. 16 Organo di Controllo

  1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.

  1. L’Organo di controllo:
  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  1. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  2. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 17 Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro degli associati;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare tutti i libri sociali.

 

Art. 18 Risorse economiche

  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
  • quote associative e contributi degli associati;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
  • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche; compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
  • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
  • rendite patrimoniali
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, familiari o conviventi e a terzi,
  • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017
  1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 19 Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
  3. Dal bilancio, conforme ai sensi dell’art.13 comma 1, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 20 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, ad altro ente del terzo settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del suddetto Decreto Legislativo.

 

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.